di Maria Castellaneta. Pubblicato il 16 dicembre 2025 su Il Sole 24 Ore.
L’articolo 416 bis applicabile ad associazioni criminali con caratteristiche e modus operandi simili alla mafia. Respinto il ricorso dei Casamonica.
L’articolo 416 bis sull’associazione di stampo mafiosa può essere applicato ad associazioni criminali diverse dalla mafia che hanno caratteristiche e modus operandi simili, caratterizzate da intimidazione e omertà. Pertanto, la condanna sulla base di quest’articolo è conforme alla Convenzione e non viola il principio di legalità e di tassatività della legge penale anche se viene allargato il perimetro di applicazione grazie a una nuova interpretazione affermata dai giudici nazionali. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo che, con decisione resa pubblica il 2 ottobre, nel caso Casamonica contro Italia (n. 21670/24) ha respinto il ricorso di uno dei componenti del gruppo criminale, attivo nelle vicinanze di Roma.
Il ricorrente, condannato in tutti i gradi del giudizio anche per violazione dell’articolo 416-bis, sosteneva che la condanna era in contrasto con l’articolo 7 della Convenzione in base al quale «Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale» (nulla poena sine lege). A suo dire, la collocazione di nuovi gruppi criminali («nuove piccole mafie») nell’ambito dell’articolo 416-bis era in contrasto con l’articolo 7 in quanto la norma interna doveva essere applicata unicamente alla mafia intesa in senso tradizionale, in particolare tenendo conto dell’aspetto territoriale.
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