Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza con la quale, a maggio di quest’anno, la Corte costituzionale ha stabilito che le regioni possono imporre distanze minime dai luoghi sensibili per l’apertura di nuove sale di gioco d’azzardo. La risposta quindi è che sì, le regioni possono farlo, e lo possono fare perchè a loro spetta tutelare la salute dei cittadini. L’ennesima conferma, se ce ne fosse stato il bisogno, del fatto che il gioco d’azzardo, prima ancora che una questione di iniziativa economica o di ordine pubblico, è una questione di salute, e di salute delle fasce più fragili soprattutto.
Di Mirella Porcino. Pubblicato il 29 agosto 2017 su altalex.com.
Nell’ambito della lotta alla “ludopatia”, oggi rientrante tra i nuovi “livelli essenziali di assistenza” (LEA), con il il D.L. n. 158/2012 è stata prevista la progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi da gioco situati in prossimità di “luoghi sensibili” (istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi).
Può la Regione stabilire una distanza minima dai luoghi sensibili per il rilascio dell’autorizzazione per sale e apparecchiature da gioco?
A questa domanda risponde la Corte Costituzionale con la sentenza 11 maggio 2017, n. 108.
La quaestio iuris sottoposta all’attenzione della Corte Costituzionale riguarda la misura di “prevenzione logistica” della dipendenza da gioco d’azzardo (cosiddetto “gioco d’azzardo patologico” o “ludopatia”) e, nello specifico, il potere della Regione di legiferare in ordine alle distanze minime da osservare per la collocazione delle sale slot dai luoghi sensibili.
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