LE TAPPE DEL RITO ABBREVIATO

Lo scorso 8 aprile sono state depositate le motivazioni della sentenza emessa dalla Cassazione nei confronti degli imputati del processo Aemilia che hanno scelto il rito abbreviato. Si è trattato di un percorso lungo quello che ha portato al terzo grado di giudizio e ad una sentenza divenuta ormai irrevocabile.

È infatti l’11 gennaio 2016 quando, all’interno del padiglione della Fiera di Bologna, prende il via il rito abbreviato del processo Aemilia: 71 gli imputati totali. La sentenza di primo grado viene emessa il 24 aprile e il 7 ottobre dello stesso anno vengono depositate le motivazioni: 57 le condanne, 13 le assoluzioni e una prescrizione. Il processo ricomincia il 28 aprile 2017 presso la Corte d’appello di Bologna. Sono 57 gli imputati coinvolti in questo secondo grado di giudizio la cui sentenza viene emessa il 12 settembre, mentre le motivazioni vengono depositate il 26 febbraio 2018: 50 le condanne, 6 le assoluzioni e una prescrizione.

Si è giunti così al 24 ottobre 2018, giorno in cui viene emessa la sentenza definitiva nei confronti dei 46 imputati presenti alla sbarra: 2 le pene ridotte, 4 le posizioni rinviate in appello e 40 le condanne. Due gli aspetti fondamentali emersi dalla lettura delle motivazioni della sentenza emessa dalla Cassazione: gli aspetti centrali dell’impianto accusatorio che hanno retto durante i tre gradi di giudizio e alcune precisazioni sottolineate all’interno delle motivazioni in relazione ai ricorsi presentati da alcuni imputati.

ASPETTI DELL’IMPIANTO ACCUSATORIO SOTTOLINEATE DALLA CASSAZIONE

  • Viene riconosciuta l’esistenza di un’associazione di stampo mafioso operante nel territorio emiliano (in particolare nelle province di Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza) e collegata al sodalizio insediato a Cutro, retto da Nicolino Grande Aracri, ma autonoma rispetto ad esso.
  • Fondamentali sono sia le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia sia le sentenze dei processi “Grande Drago” ed “Edilpiovra”, con le quali sono stati condannati anche alcuni degli imputati di Aemilia (come Francesco Lamanna e Nicolino Sarcone Nicolino).
  • I capi dell’associazione emiliana vengono individuati nelle figure di Nicolino Sarcone Nicolino, Alfonso Diletto, Antonio Gualtieri, Francesco Lamanna, Michele Bolognino e Romolo Villirillo, ciascuno responsabile all’interno di un determinato territorio e in differenti ambiti operativi. Ad affiancare i capi non solo numerosi “partecipi” all’associazione ma anche soggetti estranei alla congrega criminale.
  • L’organizzazione mafiosa emiliana è inserita in un vorticoso sistema di false fatturazioni grazie, si legge nelle motivazioni, “ad un’ampia e complessa struttura pluripersonale” dedita anche al riciclaggio di denaro sporco. “Gli affiliati- si legge ancora- si impadronivano di organismi societari in difficoltà finanziaria, o che avevano depauperato attraverso una sistematica attività estorsiva”.
  • I vertici della cellula ‘ndranghetista emiliana hanno intessuto rapporti con esponenti della società civile e, soprattutto, con il mondo politico. In questo contesto si inserisce la vicenda del consigliere comunale di Forza Italia Giuseppe Pagliani e dell’incontro del 21 marzo 2012 presso il ristorante “Antichi sapori” nel quale, si legge nelle motivazioni, “veniva siglato un patto che conduceva il politico a farsi paladino – anche in occasione di trasmissioni televisive- degli interessi della cosca in cambio di appoggio elettorale”.
  • I soggetti di riferimento del sodalizio hanno avuto rapporti anche con diversi esponenti delle forze dell’ordine i quali non solo hanno diffuso notizie riservate ma hanno anche disbrigato pratiche amministrative di speciale rilevanza per la consorteria criminale.

PRECISAZIONI DELLA CASSAZIONE IN SEGUITO AI RICORSI PRESENTATI DAGLI IMPUTATI

L’autonomia della locale emiliana

Alcuni imputati hanno contestato sia l’esistenza di un’autonoma formazione criminale emiliana, sia l’esteriorizzazione dell’agire mafioso del nuovo sodalizio costituitosi lontano dalla Calabria, evidenziando come non fosse emerso alcun elemento dal quale desumere che la presunta Cosca avesse permeato l’ambiente territoriale di riferimento con l’assoggettamento tipico dell’operatività criminale del territorio di origine e con la correlata omertà e lamentando la scarsa significatività degli episodi intimidatori loro ascritti, definendole “iniziative di singoli soggetti operanti fuori dal contesto territoriale di appartenenza”.

La Cassazione spiega che

non esistono distinte ed autonome espressioni ‘ndranghetiste, dato che la ‘ndrangheta è un fenomeno criminale unitario, articolato in diramazioni territoriali, intese come “locali”, dotate di sostanziale autonomia operativa, pur se collegate e coordinate da una struttura centralizzata.

È sempre la Cassazione a specificare che

le peculiari modalità operative del sodalizio emiliano sono caratterizzate da una capillare e subdola infiltrazione nel tessuto economico e sociale delle opulente province emiliane, mediante l’acquisizione di un progressivo controllo delle attività imprenditoriali e mediante un’opera di tessitura di rapporti con esponenti delle istituzioni locali.

Inoltre, la forza di intimidazione viene messa in atto dal sodalizio senza ricorrere a forme eclatanti (come omicidi e/o attentati di tipo stragistico), ma avvalendosi di quei modi espressivi, per certi aspetti ancora più temibili, che derivano dal

non detto, dall’accennato, dal sussurrato, dall’evocazione di una potenza criminale cui è impossibile resistere.

L’autonomia della cosca emiliana viene riconosciuta anche in relazione al fatto che

le singole attività illecite finalizzate al reperimento di introiti in denaro (estorsioni, emissione di fatturazioni false, ed altro) venivano emancipatamente decise dai vertici del sodalizio emiliano.

La contemporanea adesione di uno stesso soggetto a più sodalizi

Data per assodata l’autonomia della cosca emiliana la Cassazione scrive che

più associazioni, pur operando autonomamente l’una dall’altra, sono fra loro federate e fanno parte di un ampio cartello criminale.

A questo punto, dunque, uno stesso individuo risponde di due distinti reati di associazione mafiosa nel momento in cui opera per due consorteria criminali “le quali- si legge nelle motivazioni-pur se collegate, conservano entrambe autonomia decisionale ed operativa”.

La competenza territoriale

Nel caso di resti associativi, la competenza territoriale si determina

in relazione al luogo in cui si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività della consorteria”. Scrive ancora la Cassazione che “assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il patto criminale, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura.